La riforma allo studio del Governo lega la responsabilità penale del datore di lavoro all'adozione effettiva di un Modello 231: chi lo ha risponde solo per colpa grave, chi non lo ha anche per colpa lieve e con pene più alte.

Adottare un Modello 231 sulla sicurezza sul lavoro non sarà più soltanto una buona pratica di compliance: diventerà la differenza tra rispondere per colpa grave o anche per colpa lieve davanti al giudice penale. È questo il fulcro della relazione che la commissione ministeriale presieduta dal viceministro Sisto ha consegnato al Guardasigilli Nordio, destinata a confluire in una delega al Governo entro la legislatura.
Il doppio binario: colpa grave con il Modello, colpa lieve senza
Il meccanismo proposto è un doppio binario netto. Il datore che ha adottato un MOG adeguato — con asseverazione paritetica o certificazione SGSL, e nel rispetto delle buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente — risponde di omicidio o lesioni colpose solo per colpa grave, con onere motivazionale rafforzato in capo al giudice sugli indici normativi (natura dell'attività, conoscenze specifiche del rischio, presidi adottati).
Chi il Modello non lo ha risponde anche per colpa lieve, con pene edittali sensibilmente innalzate: omicidio colposo aggravato fino a 8 anni, lesioni gravissime fino a 4 anni.
Gli obblighi irrinunciabili: dove lo scudo non copre
Lo scudo però non è assoluto. La colpa viene automaticamente qualificata come grave — Modello o meno — se sono violati gli obblighi irrinunciabili: nomina del medico competente e del RSPP, DVR, DPI, formazione e informazione dei lavoratori. Su questi non esiste copertura organizzativa che tenga.
La nuova posizione del RSPP
Cambia anche la posizione del RSPP, che da mero collaboratore diventa garante autonomo con responsabilità penale propria, equiparata a quella del medico competente. Per le imprese sopra i 20 dipendenti scatta l'obbligo di addetti SPP aggiuntivi, con risorse finanziarie formalizzate in procedura tracciabile — la cui assenza configura essa stessa reato in capo al datore.
Dalla compliance volontaria alle scelte strategiche
Per chi come noi accompagna le imprese in operazioni di riorganizzazione e nella costruzione dell'assetto di governance, la conseguenza è chiara: il MOG 231 esce dal perimetro della compliance volontaria ed entra nel cuore delle scelte strategiche di tutela patrimoniale e penale del vertice aziendale.
Modelli formali ma non realmente attuati — quelli che il giudice penale chiama "modelli di facciata" — non solo non proteggono: rischiano di peggiorare la posizione del datore.
Tre verifiche da fare subito
Suggeriamo tre verifiche concrete da fare subito, senza attendere la Gazzetta Ufficiale:
• stato di attuazione effettiva del proprio MOG e adeguatezza dell'OdV;
• attribuzione formale di risorse, autonomia e qualificazione al RSPP;
• integrazione operativa tra Modello 231 e sistema di gestione della sicurezza (SGSL).
La riforma è ancora una proposta, ma il quadro che disegna è già abbastanza chiaro da rendere imprudente ogni attesa.













