Con la sentenza n. 17441 del 25 giugno 2024 la Cassazione ha stabilito che l'art. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR non si applica alle società semplici. A due anni di distanza il principio regge e resta un punto fermo per chi usa la società semplice come contenitore del patrimonio di famiglia. Non è però un lasciapassare, e conviene sapere dove finisce.

Chi detiene immobili attraverso una società semplice e li usa per sé o per i familiari si è posto almeno una volta la domanda: l'Agenzia delle Entrate può tassare in capo al socio il vantaggio di abitare senza canone una casa che appartiene alla società? Dal 2011 esiste una norma scritta proprio per situazioni di questo tipo.
La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 17441 depositata il 25 giugno 2024, ha risposto che alle società semplici quella norma non si applica. La risposta breve è quindi no: il godimento personale del bene sociale non produce un reddito diverso in capo al socio.
La norma sui beni in godimento ai soci
L'art. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR è stato introdotto dall'art. 2, comma 36-terdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Qualifica come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
La disposizione ha un gemello nel comma 36-quaterdecies dello stesso articolo, che rende indeducibili per la società concedente i costi relativi ai beni concessi a un corrispettivo inferiore al valore normale.
Il disegno del legislatore era semplice. Chi intesta alla propria società la barca o la villa che poi usa privatamente deduce i costi in capo all'impresa e non dichiara nulla come persona fisica. La norma colpisce entrambi i lati: il socio, che si vede attribuire un reddito, e la società, che perde la deduzione.
Il caso deciso dalla Cassazione
Il contenzioso riguardava l'anno d'imposta 2014. Un contribuente, socio di una società semplice proprietaria di un immobile, lo abitava senza corrispondere alcun canone. L'accertamento dell'Agenzia poggiava su due ipotesi: la società semplice sarebbe stata un soggetto fittiziamente interposto, e l'enfiteusi costituita nel 1972 da una società di capitali, originaria proprietaria del bene, sarebbe stata simulata. Il vero concedente, per l'ufficio, era la società di capitali.
Il giudice d'appello aveva escluso sia l'interposizione sia la simulazione. Aveva però confermato la ripresa riqualificando il vantaggio come reddito diverso ex lett. h-ter) direttamente in capo alla società semplice. È su questo passaggio che la Cassazione ha cassato la decisione.
Perché la società semplice resta fuori
Il ragionamento della Corte parte dal codice civile. L'art. 2249 c.c. riserva l'esercizio di attività commerciali alle società in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società di capitali. La società semplice è, per definizione legale, una società che non può esercitare impresa commerciale. La lett. h-ter) parla di "beni dell'impresa": se manca l'impresa, mancano i beni d'impresa e la fattispecie resta priva del suo presupposto.
C'è poi un argomento di sistema. La norma gemella sull'indeducibilità dei costi ha senso solo per un concedente che produce reddito d'impresa, e una società semplice regolarmente costituita non ne produce.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, aveva escluso le società semplici dal perimetro della disciplina. La sentenza trasforma quella lettura amministrativa in un principio di diritto, opponibile anche quando un ufficio dovesse cambiare orientamento.
Cosa significa per chi ha immobili in una società semplice
L'uso personale dell'immobile da parte del socio non genera reddito diverso. L'immobile resta però un bene che produce reddito fondiario: la società lo dichiara secondo le regole ordinarie degli artt. 36 e seguenti del TUIR e lo imputa ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR, indipendentemente dalla percezione.
Non siamo davanti a un'esenzione. Siamo davanti all'assenza di una seconda tassazione sopra quella catastale, che è cosa diversa.
Il perimetro della sentenza va poi letto con attenzione, perché la protezione vale solo se la società semplice è tale anche nei fatti. Una società che, dietro l'oggetto sociale di mero godimento, svolge attività commerciale (locazioni con servizi accessori, compravendite abituali) può essere riqualificata dall'Agenzia, e a quel punto i beni tornano a essere beni d'impresa. Lo stesso vale per la società semplice agricola che superi i limiti dell'art. 32, comma 2, TUIR: la parte eccedente è reddito d'impresa e la disciplina della lett. h-ter) riprende spazio.
Il secondo fronte è l'interposizione. Il caso del 2024 nasceva proprio da una contestazione di interposizione fittizia ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, e la Corte si è pronunciata sulla lett. h-ter) solo perché i giudici di merito avevano già escluso quel profilo. Una società semplice senza sostanza, che possiede la sola casa del socio, non tiene una contabilità nemmeno minima, non ha verbali né rendiconti annuali, offre all'ufficio esattamente l'argomento che qui è mancato.
Resta infine il piano civilistico, spesso trascurato. L'art. 2256 c.c. vieta al socio di servirsi delle cose sociali per fini estranei alla società senza il consenso degli altri soci. Il godimento personale va quindi deliberato o comunque risultare da un atto sottoscritto da tutti i soci, con l'indicazione del bene, della durata e dell'eventuale corrispettivo o della gratuità. È un documento che costa poco e che, in caso di verifica, chiude in partenza la discussione sulla natura del rapporto.
La società semplice resta uno degli strumenti più efficienti per detenere e trasmettere il patrimonio immobiliare di una famiglia, e la sentenza n. 17441/2024 ne ha rafforzato un pilastro. Il lavoro sta nel costruirla e nel farla vivere in modo coerente con la sua natura.
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