All'inizio del 2026 Malta si avviava a essere ancora la nazione UE con la crescita più alta: fiscalità ridotta per i non residenti, sistema bancario affidabile e ruolo di ponte tra UE e Regno Unito.

A inizio 2026 Malta si avviava a essere, ancora una volta, la nazione UE con il tasso di crescita più elevato (indovinate chi era l'ultima in classifica).
Le previsioni di primavera della Commissione europea hanno poi confermato il quadro: +3,7% atteso per il 2026, il dato più alto tra i ventisette Stati membri, contro una media UE ferma all'1,1% e un'Italia relegata in coda con un modesto +0,5%.
Un risultato costruito su pochi fattori decisivi: imposizione fiscale ridotta per i non residenti, affidabilità del sistema amministrativo e bancario, e tutti i vantaggi di un ponte tra l'UE e il Regno Unito con la garanzia dell'euro.
Per le imprese italiane che guardano oltre confine, l'apertura di una società o di una branch sull'isola rappresenta quindi un'opzione da valutare con attenzione, combinando fiscalità di favore e stabilità di un ordinamento europeo.
Ma come funziona, in concreto, il sistema maltese? E quali cautele deve adottare chi parte dall'Italia?
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Il paradosso maltese: l'aliquota più alta d'Europa che diventa la più bassa
Chi si ferma all'aliquota nominale resta spiazzato: Malta applica alle società residenti un'imposta sul reddito del 35%, la più elevata dell'Unione (va però detto che non esiste imposta sostitutiva sulla distribuzione dei dividendi e l'aliquota "IRPEF" maltese massima è il 35%).
Il meccanismo interessante scatta dopo, al momento della distribuzione degli utili.
Malta adotta infatti un sistema di *full imputation*: l'imposta pagata dalla società viene imputata al socio, che — se "non residente" a Malta — può chiedere al fisco maltese il rimborso di una quota consistente di quanto versato. Nella configurazione più comune, quella dei redditi d'impresa (*trading income*), il rimborso è pari a 6/7 dell'imposta societaria: dei 35 punti pagati, 30 vengono rimborsati al socio. Il carico effettivo scende così attorno al 5%.
Un esempio numerico rende l'idea. Una società maltese realizza 100.000 euro di utile e paga 35.000 euro di imposta. Distribuisce il dividendo al socio italiano (persona giuridica non residente a Malta), il quale presenta istanza di rimborso al Commissioner for Revenue e recupera 30.000 euro. Il prelievo netto a Malta si ferma a 5.000 euro e i rimborsi su istanze telematiche complete vengono in genere lavorati in poche settimane.
Il rimborso non è sempre di 6/7. Per i redditi passivi — interessi e royalties non derivanti da attività commerciale — la quota si riduce a 5/7, con un'aliquota effettiva intorno al 10%. Se la società ha beneficiato di sgravi per doppia imposizione sui redditi esteri, il rimborso si riduce a 2/3.
Va sottolineato un aspetto spesso frainteso: non si tratta di un regime agevolativo o di un incentivo selettivo, ma di un sistema strutturale di eliminazione della doppia imposizione economica, ritenuto compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. È proprio questa architettura — aliquota nominale alta, rimborso al socio — che ha consentito a Malta di non finire nelle liste dei paesi a fiscalità privilegiata (grey or black list).
Participation exemption: holding a tassazione zero
Il secondo pilastro è la *participation exemption* maltese, particolarmente generosa. I dividendi e le plusvalenze derivanti da una "partecipazione qualificata" (*participating holding*) sono integralmente esenti da imposta. La qualifica si ottiene con requisiti alternativi piuttosto accessibili: tra questi, una partecipazione di almeno il 5% del capitale, oppure un investimento minimo di circa 1,16 milioni di euro detenuto per almeno 183 giorni.
Questo rende Malta una piazza interessante per strutture holding: la sub-holding maltese che incassa dividendi dalle controllate operative e realizza plusvalenze da cessione non sconta, a determinate condizioni, alcuna imposizione locale. A ciò si aggiunge l'assenza di ritenute in uscita: Malta non applica la c.d. *withholding tax* sui dividendi distribuiti a soci non residenti, né su interessi e royalties.
Gli altri tasselli: NID, rete convenzionale, regime del 15%
Il quadro si completa con alcuni strumenti meno noti ma rilevanti:
La "Notional Interest Deduction" consente di dedurre un interesse figurativo sul capitale proprio di nuova formazione — concettualmente simile alla nostra vecchia ACE — riducendo la base imponibile senza necessità di distribuire utili né di attendere rimborsi.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni contano oltre 70 trattati, inclusa naturalmente la convenzione con l'Italia, e garantisce la copertura delle direttive UE madre-figlia e interessi-royalties.
Dal settembre 2025 esiste inoltre un'alternativa secca: il regime **FITWI** (*Final Income Tax Without Imputation*, Legal Notice 188/2025), che consente di optare per un'imposta finale del 15%, senza rimborsi e senza imputazione. Sul piano puramente numerico non batte mai l'imposizione indiretta tradizionale del 5%, ma offre semplicità operativa e una lettura più lineare agli occhi delle amministrazioni fiscali estere e degli istituti di credito. L'opzione vincola società e socio per cinque esercizi.
Quanto alla "global minimum tax" (Pillar Two), Malta ha recepito la direttiva UE ma si è avvalsa della deroga concessa ai piccoli Stati membri, rinviando l'applicazione delle regole principali fino a fine 2029. Per i gruppi sotto la soglia dei 750 milioni di euro di ricavi consolidati — cioè la quasi totalità delle strutture italiane interessate — il sistema del rimborso resta pienamente operativo.
La sostanza prima della forma
E' la parte più delicata, perché il vero rischio per l'imprenditore italiano non è a Malta ma l'Agenzia delle Entrate in Italia.
Una società maltese amministrata di fatto dall'Italia rientra nel perimetro dell'esterovestizione: l'art. 73, comma 3, del TUIR considera residente in Italia la società estera che ha nel nostro Paese la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. In quel caso, l'intero reddito viene attratto a tassazione italiana, con sanzioni pesanti.
Anche superato questo scoglio, opera la disciplina **CFC** dell'art. 167 TUIR: se la controllata maltese sconta una tassazione effettiva inferiore al 15% e realizza prevalentemente passive income, i suoi redditi possono essere imputati per trasparenza al socio italiano, salvo dimostrare l'esercizio di un'attività economica effettiva con personale, attrezzature e locali.
La parola chiave, dunque, è "sostanza": uffici reali, amministratori che risiedono e deliberano sull'isola, personale adeguato all'attività svolta, autonomia decisionale documentabile. Lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali UE rende le strutture di pura facciata non solo rischiose, ma sostanzialmente indifendibili.
Resta poi la scelta tra branch (stabile organizzazione della società italiana) e subsidiary (società di diritto maltese): la prima è più snella ma attrae il reddito nella dichiarazione italiana con credito d'imposta, la seconda consente di sfruttare appieno il sistema dei rimborsi ma richiede maggiore struttura.
In conclusione
Malta offre un ordinamento fiscale competitivo, stabile e — questo il punto spesso trascurato — perfettamente legale nella cornice europea, a condizione che l'insediamento sia genuino. Non è una scorciatoia per abbattere il carico fiscale di un'attività che resta, nei fatti, italiana: va vista come un'opzione di pianificazione per chi ha ragioni imprenditoriali concrete per operare dall'isola, dalla presenza effettiva nei mercati esteri alla gestione di partecipazioni internazionali.
Come sempre in materia di fiscalità internazionale, la differenza tra un'opportunità e un contenzioso sta nella progettazione iniziale. Prima di costituire, conviene analizzare la catena di controllo, i flussi reddituali attesi e i presidi di sostanza necessari — ed è esattamente il tipo di valutazione che va fatta su misura, caso per caso ma i vantaggi, non solo fiscali, offerti da Malta, sono clamorosi.













