Utilizzo del credito Industria 4.0: l’ago della bilancia è la data certa

Utilizzo del credito Industria 4.0: l’ago della bilancia è la data certa

Come noto, in tema di credito di imposta Industria 4.0, la data certa di interconnessione dei beni è determinante per l’utilizzo dell’agevolazione da parte delle aziende.

Per usufruire del credito, sono due le date fondamentali:

  • il momento in cui viene effettuato l’investimento, determinante per comprendere quale disciplina trova applicazione (Legge 160/2019 o Legge 178/2020);
  • il momento in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale, decisivo per l’utilizzo del credito di imposta.

Su questo punto, la norma prevede che il credito d’imposta 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni “generici” (ossia dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016);
  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016.

Attenzione: Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione dei beni “Industria 4.0”, si potrà beneficiare immediatamente del credito d’imposta spettante per i beni “generici” ed iniziare a fruire del credito d’imposta per i beni “Industria 4.0” a partire dall’anno in cui avverrà l’interconnessione.

È chiaro, quindi, che per individuare con certezza la data di interconnessione è necessario che vi sia una perizia con data certa. Per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, così come previsto sia dalla L. 160/2019 che dalla L. 178/2020, la perizia può anche non essere giurata e quindi non avere data certa.

Sia il MISE che l’Agenzia delle Entrate hanno più volte chiarito la necessità di una documentazione precisa in grado di accertare il periodo di imposta da cui è possibile iniziare ad usufruire del credito e, in particolare:

  • con la Circolare Entrate-MISE 4/2017 è stato precisato che la perizia tecnica giurata, quando obbligatoria, deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo di imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iperammortamento;
  • con la Risoluzione 152/E/2017 è stato chiarito che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni non è sufficiente a far scattare il diritto al regime agevolato, essendo necessaria una perizia asseverata acquisita con data certa;
  • con la Circolare del 1° marzo 2019 si è precisato che il giuramento della perizia giurata è sufficiente a dimostrare la data di avvenuta interconnessione e quindi l'utilizzo in compensazione da parte dell’impresa.

Quindi, è sempre consigliabile giurare la perizia, anche quando non ve ne fosse bisogno, per assolvere alla necessità di fornire il documento con una data certa.