Riserve da rivalutazione beni non tassate se non distribuite.
Questo grande principio di chiarezza è stato messo nero su bianco nella Norma di comportamento n. 211 dell’Aidc di Milano.
Non è cosa da poco.
In pratica, ribaltando un orientamento dell’Agenzia in verità poco fondato, l’Associazione Italiana dei Dottori commercialisti chiarisce che tutte le norme di rivalutazione dal 2000 in poi (dalla L. 342 /2000 alla quale tutte quelle successive fanno riferimento), stabiliscono che, fiscalmente, le riserve in sospensione d’imposta (quindi non affrancate) sono soggette a tassazione solo ed esclusivamente in caso di distribuzione ai soci e MAI per operazioni interne al patrimonio netto, compreso l’annullamento di un disavanzo da fusione o, più prosaicamente, per coprire una perdita generata da una corretta valutazione e rappresentazione in bilancio di crediti, rimanenze, immobilizzazioni immateriali, spesso non più in linea coi valori reali aziendali.
La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali da operarsi nel bilancio 2020 salvo proroghe ex art. 110 D.L. 104/2020 serve anche a questo.
Anche se non si affrancano le riserve.