Nella società semplice sempre ammissibile l'amministratore non socio.

Nella società semplice sempre ammissibile l'amministratore non socio.

Bella conferma dal Tribunale delle Imprese di Roma.

Ribadendo un precedente orientamento giurisprudenziale, ha ammesso la compatibilità con la struttura organizzativa della società semplice  -ordinandone l'iscrizione al Registro delle Imprese - della nomina di un amministratore non socio. Ciò a patto che tra i soci non sia stipulato un patto limitativo della responsabilità.

Non solo, superando precedenti  resistenze giurisprudenziali ha ammesso esplicitamente, a mio giudizio correttamente, la nomina di amministratore non socio anche nelle Sas partendo dall'assunto che l’art. 2318, comma 2, c.c., se impone di non affidare l’amministrazione agli accomandanti, non vieta di nominare amministratore un non socio.

La società semplice assume quindi sempre più rilevanza nella gestione di situazione in cui, ad es. il disponente voglia mantenere un controllo effettivo del contenuto della disposizione in caso di problemi, pur garantendo il passaggio formale giuridico della titolarità dei beni e delle somme trasferite alla società semplice.

I casi di cessione di quote con pagamento rateale o passaggi generazionali "in prova" ne sono un classico esempio.
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