Le Criptovalute in dichiarazione dei redditi

Le Criptovalute in dichiarazione dei redditi

Il mondo intero sta seguendo con attenzione come i Bitcoin e il resto del mercato delle criptovalute continuano a raggiungere nuovi record. Di conseguenza anche l’Agenzia delle Entrate sta mostrando il proprio interesse sull’argomento. Se possiedi una criptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, devi capire come questo influisce sulla tua responsabilità fiscale ogni volta che la acquisti o la vendi.

La domanda da porsi è la seguente: Quando la cessione di valute virtuali è fiscalmente rilevante e quale è il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione?

I criteri da adottare in sede di dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti speculativi in criptovalute sono definiti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 72/E/2016. In tale documento, ai fini fiscali viene compiuta una vera e propria semplificazione giuridica che assimila le valute virtuali alle valute tradizionali estere, riportando per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze, al disposto dell’art.67 del D.P.R. 917/86, per il quale, il criterio prescelto è quello di assoggettare a tassazione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia acquisita o mantenuta la disponibilità ai fini di investimento.

Secondo quanto espresso dalla norma, occorre distinguere tra:

  • Cessioni a termine di valute estere e virtuali; le stesse sono sempre rilevanti fiscalmente, indipendentemente dalla situazione possessoria del soggetto cedente;
  • Cessioni a pronti, ma solo se la giacenza è superiore a €51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo di imposta in cui il capital gain è stato realizzato;

I differenziali positivi, vanno, dunque, dichiarati e tassati come redditi diversi, solo se rappresentano guadagni di tipo speculativo. Al verificarsi di uno dei due casi suindicati, le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute, al netto di eventuali minusvalenze, rappresentano redditi diversi di natura finanziaria e vanno riassunti nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche e vanno assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 26%.

Sono oggetto di tassazione anche i prelievi di Criptovaluta dal conto corrente, altrimenti, anziché procedere alla vendita della valuta depositata, il contribuente potrebbe prelevarla ed utilizzarla e magari ridepositarla, senza scontare alcun prelievo sul maggior valore conseguito.

Inoltre, In caso di detenzione di criptovalute, le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici, devono segnalare nel quadro RW del Modello Unico, l’investimento, in quanto considerato attività estera di natura finanziaria.

Il quadro RW relativo al monitoraggio fiscale, va compilato in caso di detenzione di investimenti all’estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

La valute virtuali si possono considerare attività estere di natura finanziaria e il portafoglio virtuale è equiparabile ad un conto corrente online, appoggiato su piattaforme ubicate all’estero.

Esiste quindi l’obbligo di indicare il totale, iniziale e finale nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione e la natura dei valori detenuti all’estero.

Dunque, se sei possessore di Criptovalute, il consiglio è quello di fare molta attenzione nella determinazione delle eventuali plusvalenze tassabili e nella corretta indicazione nel quadro di monitoraggio fiscale RW in tutti i casi anche solo di semplice detenzione.

Se desideri approfondire l’argomento o necessiti di assistenza con una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.