Incompatibile la carica di Amministratore e quella di dipendente della società.

Incompatibile la carica di Amministratore e quella di dipendente della società.

 Eincompatibile la carica di amministratore delegato o Presidente del Cda di una società di capitali e quella di lavoratore dipendente. Sussiste infatti incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di manager.


 Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36362 del 23 aprile 2021, relativa ad un contenzioso tra l'Ade e una cooperativa sarda.

 La vicenda riguarda una cooperativa sarda che aveva ricevuto un avviso di accertamento della maggiore Ires perché aveva dedotto dal reddito il compenso per il lavoro svolto dall'amministratore anche dipendente.

  La sezione tributaria della cassazione ha affermato che in tema di imposte sui redditi sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo dei poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.

Diverso è il caso di contemporanea carica di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e di lavoratore dipendente della stessa società, In questo caso occorre accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

 Nel dubbio, direi che è meglio tenere sempre distinte le due funzioni e non sbagliamo.