IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: IL CRUSCOTTO DI CONTROLLO STRUMENTO IMPORTANTE
di Agostino Galizia
Nel 2019 è stato approvato il D.Lgs 14/2019 denominato “Codice della Crisi d’impresa” che contiene due articoli di impatto estremamente rilevante nella gestione di un’azienda, facendo sorgere nuovi obblighi e responsabilità in capo agli amministratori.
L’art. 2086 comma II ha imposto alle imprese l’obbligo di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai fini del mantenimento della continuità aziendale e di intercettare indizi di crisi.
L’art. 2476 comma IV, ha fatto sorgere in capo agli amministratori, che non proteggono adeguatamente l’azienda e quindi non adottato le predette disposizioni, la responsabilità diretta e solidale (rispondendo con il proprio patrimonio personale dei debiti aziendali).
Attenzione: le proroghe all’efficacia del Codice della Crisi non hanno toccato questi due articoli e pertanto dal 16 marzo 2019 tutti gli amministratori di società devono ottemperare a quanto sopra. Come? Con un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, come dice la legge. Ma cosa vuol dire? Basta avere una contabilità in ordine? No, non basta.
Gli amministratori sono obbligati a dotarsi di strumenti che possano misurare le previsioni di performance per il futuro e permettere di intervenire prontamente in caso di indizi negativi. Allora basta analizzare il bilancio? No, non basta. Il bilancio racchiude dati ormai passati. Il bilancio può essere oggetto di analisi e di valutazioni, ma non può certamente essere lo strumento della previsione. E allora quale è lo strumento più idoneo? Un vero e proprio cruscotto di controllo, che non misuri (solo) i dati finanziari ed economici, ma vada a monitorare tutte le azioni da svolgere nelle aree strategiche dell’azienda (processi interni, innovazione, clima aziendale) e permetta in real time all’amministratore di dirigerla nel migliore dei modi. Ora che hai finito di leggere, chiama il tuo commercialista.
L’art. 2086 comma II ha imposto alle imprese l’obbligo di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai fini del mantenimento della continuità aziendale e di intercettare indizi di crisi.
L’art. 2476 comma IV, ha fatto sorgere in capo agli amministratori, che non proteggono adeguatamente l’azienda e quindi non adottato le predette disposizioni, la responsabilità diretta e solidale (rispondendo con il proprio patrimonio personale dei debiti aziendali).
Attenzione: le proroghe all’efficacia del Codice della Crisi non hanno toccato questi due articoli e pertanto dal 16 marzo 2019 tutti gli amministratori di società devono ottemperare a quanto sopra. Come? Con un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, come dice la legge. Ma cosa vuol dire? Basta avere una contabilità in ordine? No, non basta.
Gli amministratori sono obbligati a dotarsi di strumenti che possano misurare le previsioni di performance per il futuro e permettere di intervenire prontamente in caso di indizi negativi. Allora basta analizzare il bilancio? No, non basta. Il bilancio racchiude dati ormai passati. Il bilancio può essere oggetto di analisi e di valutazioni, ma non può certamente essere lo strumento della previsione. E allora quale è lo strumento più idoneo? Un vero e proprio cruscotto di controllo, che non misuri (solo) i dati finanziari ed economici, ma vada a monitorare tutte le azioni da svolgere nelle aree strategiche dell’azienda (processi interni, innovazione, clima aziendale) e permetta in real time all’amministratore di dirigerla nel migliore dei modi. Ora che hai finito di leggere, chiama il tuo commercialista.