Donazione di quote ai figli sempre in Comunione
Nuovo intervento della Cassazione che, con la sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, ribadisce un principio tributario apparentemente ovvio ma che in molti, soprattutto professionisti, continuano a disattendere: non è applicabile il beneficio dell’esenzione da imposta di successione e donazione da imposta di donazione (ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 346/1990, il testo unico dell’imposta di donazione e successione) al trasferimento del capitale sociale ai figli in proprietà esclusiva, anche se gli stessi si vincolano a un patto parasociale.
L’esenzione spetta solo se viene trasferito il controllo “di diritto” della società, vale a dire (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), Codice civile) una quota di capitale sociale che attribuisce la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
E ciò accade solo se il trasferimento delle quote avviene ai figli in comunione tra loro (con il conseguente loro obbligo di nominare un “rappresentante comune”: articolo 2347 Codice civile).
La ragione è che, in materia tributaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è consentito ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati dalle norme agevolative.