Definizione agevolata 2023: Grande opportunità. Ecco le novità

Definizione agevolata 2023: Grande opportunità. Ecco le novità


La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) presenta importanti novità sul tema della Definizione agevolata di cartelle emesse dall'Agenzia della Riscossione.

Vediamo in sintesi quali sono.

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

In particolare, la disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono quindi da considerare nell’importo dovuto solo ed esclusivamente:

  1. le somme a titolo di capitale e spese per le procedure esecutive
  2. i diritti di notifica.

 Per  le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito della Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Pagamento con due opzioni:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
in massimo 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.


Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:

  1. recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  2. crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.