Come si deve emettere nota di credito a soggetto fallito prima del 26 maggio 2021 in caso di mancato recupero del credito?

Come si deve emettere nota di credito a soggetto fallito prima del 26 maggio 2021 in caso di mancato recupero del credito?


La novità  in vigore dal 26/5/2021riguarda la norma che disciplina l'emissione della nota di credito (recupero iva) verso un cliente fallito.

Nella versione precedente, la nota di credito poteva essere emessa solo dopo la chiusura del fallimento stesso; adesso invece,  può essere emessa già dalla data di dichiarazione di fallimento.

Ma questo per i fallimenti avviati dal 26 maggio 2021.

E per quelli precedenti e ancora aperti?
Rimane in vigore la vecchia normativa? La risposta non può che essere negativa! Vediamo perché.

La modifica normativa  deriva da un obbligo di ottemperare ad una sentenza della Corte di Giustizia Cee che ha censurato la norma precedente!

Parliamo della sentenza  23 novembre 2017, C-246/16).

I motivi della censura sono ovviamente indicati nella sentenza, e qui di seguito riassunti.

La Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che dispone che “In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma”, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

In presenza di censura, la nuova norma italiana non può essere fatta valere limitatamente ai fallimenti apertisi dalla suddetta data del 26/5/2021, ma deve necessariamente essere estesa a quelli nati in precedenza.

Le imprese che dunque attendono da anni la chiusura del fallimento delle imprese loro debitrici, possono tranquillamente emettere già da subito la relativa nota di credito, senza attendere ancora.