CHIARIAMO ALCUNI PUNTI SUL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

CHIARIAMO ALCUNI PUNTI SUL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Uno dei principali strumenti di agevolazione per le imprese è costituito dal c.d. “Credito d’imposta Industria investimenti in beni materiali e immateriali 4.0” di cui alla L. 178/2020.

Si arriva al 50% di credito d’imposta sull’investimento totale, utilizzabile in uno o tre esercizi a seconda della dimensione aziendale, cumulabile con altre agevolazioni nazionali, potendo arrivare addirittura al 95% dell’investimento totale.

Ciò che non a tutti è chiaro è il fatto che è richiesta, oltre all’indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, una perizia “asseverata” e non più “semplice” com’era previsto ai fini del precedente credito d’imposta ex L. 160/2019.

Infatti, l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 prevede che le imprese siano tenute a produrre una perizia tecnica “asseverata” e non più semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che:

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Solo per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere resa una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Ipotesi che noi SCONSIGLIAMO VIVAMENTE.

La perizia asseverata (presso il Tribunale o davanti ad un Notaio) contiene un’assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti, a differenza di quella “semplice” che è una mera attestazione di fatto.

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