Adeguati assetti: Il Tribunale ci dice in cosa consistono.
La rivista Euroconference News (vedi allegato) ha ricordato in questi giorni dei suggerimenti operativi sugli Adeguati assetti societari riportando all'attenzione la sentenza 188/2021 del Tribunale di Cagliari.
Nella pronuncia i giudici sono entrati nel merito delle carenze riscontrate nel caso trattato e con l'occasione hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti. Vediamoli nel dettaglio.
Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
- “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”
Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
- "mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.”
Infine, per l’assetto contabile, hanno rilevato:
- “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.”
In particolare nella sentenza, che probabilmente farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un'impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un'azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti "la violazione dell'obbligazione"...."è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè"..."ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative".
La sentenza prosegue dicendo che "gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune".
E' proprio per questo che è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un' allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atti manovre di correzione.
Il nostro studio grazie al #CRUSCOTTODICONTROLLO mette a disposizione delle imprese una consulenza mirata per rilevare l'eventuale mancanza di adeguati assetti e conformarsi a quanto previsto dalla Riforma della Crisi d'impresa entrata in vigore il 15 luglio scorso
Nella pronuncia i giudici sono entrati nel merito delle carenze riscontrate nel caso trattato e con l'occasione hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti. Vediamoli nel dettaglio.
Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
- “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”
Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
- "mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.”
Infine, per l’assetto contabile, hanno rilevato:
- “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.”
In particolare nella sentenza, che probabilmente farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un'impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un'azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti "la violazione dell'obbligazione"...."è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè"..."ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative".
La sentenza prosegue dicendo che "gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune".
E' proprio per questo che è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un' allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atti manovre di correzione.
Il nostro studio grazie al #CRUSCOTTODICONTROLLO mette a disposizione delle imprese una consulenza mirata per rilevare l'eventuale mancanza di adeguati assetti e conformarsi a quanto previsto dalla Riforma della Crisi d'impresa entrata in vigore il 15 luglio scorso